Miglioramento delle condizioni dei
feriti e dei malati delle Forze armate in
campagna
Convenzione (I) adottata a Ginevra il
12 agosto 1949
Depositario: Consiglio
federale svizzero.
Entrata
in vigore: 21 ottobre
1950.
I
sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla
Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12
agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della
Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati
negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, hanno convenuto
quanto segue:
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO 1
Le
Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e far rispettare la
presente Convenzione in ogni circostanza.
ARTICOLO 2
Oltre
alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di
pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra
dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse
tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo
stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di
occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte
contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza
militare alcuna.
Se una delle Potenze in
conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze
che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla
stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate
dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne
accetta e ne applica le disposizioni.
ARTICOLO 3
Nel
caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere
internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti
contraenti, ciascuna delle parti in conflitto sarà tenuta
ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
- Le
persone che non partecipano direttamente alle ostilità,
compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e
le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita,
detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni
circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di
carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione
o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio
analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in
ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
- le violenze contro la vita e l'integrità
corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- la cattura di ostaggi;
- gli
oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti
umilianti e degradanti;
- le condanne
pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un
tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie
giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
- I feriti e i malati
saranno raccolti e curati.
Un ente
umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce
Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in
conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno,
d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
L'applicazione delle disposizioni
che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico
delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 4
Le
Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della
presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del
personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate
delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro
territorio, nonché ai morti raccolti.
ARTICOLO 5
Per
le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la
presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro
rimpatrio definitivo.
ARTICOLO 6
Oltre
agli accordi di esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23,
28, 31, 36, 37 e 52, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere
altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro
opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale
potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e
naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario
e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né
limitare i diritti che questa conferisce loro.
I
feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario
e religioso, continueranno a godere beneficio di questi accordi
fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile,
salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti
accordi o in accordi ulteriori. oppure anche salvo misure più
favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle
Parti in conflitto.
ARTICOLO 7
I
feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e
religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o
interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione
e, eventualmente dagli accordi speciali contemplati nell'articolo
precedente.
ARTICOLO 8
La
presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto
il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli
interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze
protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico
o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra
quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà
essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale
svolgeranno la loro missione.
Le Parti in
conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile
il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze
protettrici.
I rappresentanti o delegati delle
Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i
limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente
Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle
imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il
quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze
militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una
restrizione delle loro attività.
ARTICOLO 9
Le
disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle
attività umanitarie che il Comitato internazionale della
Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale,
svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché
dei membri del personale sanitario o religioso, e per prestar loro
soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto
interessate.
ARTICOLO 10
Gli
Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare
ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di
efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle
Potenze protettrici.
Se dei feriti e malati o
dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non
fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività
di una Potenza protettrice o di di un ente designato in conformità
del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia
ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni
che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici
designate dalle Parti in conflitto.
Se la
protezione non può in tal modo essere assicurata, la
Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario,
come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i
compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze
protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle
disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale
ente.
Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente
invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per
gli scopi indicati dovrà, nella sua attività,
rimanere consapevole della sua responsabilità verso la
Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla
presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie
di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed
adempierle con imparzialità.
Non potrà
essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo
speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo
temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare,
di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in
seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di
occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante
di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione
della presente Convenzione della Potenza protettrice, questa
menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi
del presente articolo.
ARTICOLO 11
In
tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle
persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in
conflitto sull'applicazione o l'interpretazione della presente
Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni
uffici per comporre la divergenza.
A questo
scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di
una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una
riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità
incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei
membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su
territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto
saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo
senso.
Le Potenze protettrici potranno,
eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una
personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una
personalità delegata dal Comitato internazionale della
Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa
riunione.
CAPITOLO II - FERITI E
MALATI
ARTICOLO 12
I
membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente
articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati
e protetti in ogni circostanza.
Essi saranno
trattati e curati con umanità dalla Parte in conflitto che
li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di
carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità,
la religione, le opinioni politiche o altro criterio analogo. È
rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro vita e alla
loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito
ucciderli o sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere
su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente
senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di
contagio o d'infezione creati a questo scopo.
Soltanto
ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità
nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i
riguardi particolari dovuti al loro sesso.
La
Parte in conflitto obbligata ad abbandonare dei feriti o dei
malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le
circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale
e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.
ARTICOLO 13
La
presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti
alle seguenti categorie:
- i membri
delle forze armate di una Parte in conflitto nonché i
membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di
queste forze armate;
- i membri delle altre
milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei
movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad un Parte in
conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio,
anche se questo territorio è occupato, sempreché
queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti
movimenti di resistenza organizzata, adempiano alle seguenti
condizioni:
- abbiano alla loro testa una
persona responsabile dei propri subordinati;
- portino
un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- si
uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della
guerra;
- i membri delle
forze armate regolari che dipendono da un governo o da un'autorità
non riconosciute dalla potenza detentrice;
- le
persone che seguono le forze armate senza farne direttamente
parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari,
corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di
lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a
condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze
armate che accompagnano;
- i membri degli
equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della
marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle
Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più
favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto
internazionale;
- la popolazione di un
territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda
spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza
aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari,
purché porti apertamente le e rispetti le leggi e gli usi
della guerra.
ARTICOLO 14
Tenuto
conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i
malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario
saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole
del diritto internazionale concernenti i prigionieri di
guerra.
ARTICOLO 15
In
ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in
conflitto prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili
per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli
dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure
necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano
spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze lo
permettano saranno stipulati un armistizio, una sospensione del
fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo
scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di
battaglia.
Potranno parimenti essere conchiusi
accordi locali tra le Parti in conflitti per lo sgombero o lo
scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o
accerchiata e per passaggio di personale sanitario e religioso
nonché il materiale sanitario a destinazione di tale
zona.
ARTICOLO 16
Le
Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo
possibile, tutte le indicazioni atte identificare i feriti, i
malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere.
Queste informazioni dovranno, se possibile
comprendere:
- l'indicazione della
Potenza della quale dipendono;
- il corpo di
appartenenza o il numero di matricola;
- il
cognome;
- il o i nomi;
- la
data di nascita;
- ogni altra indicazione che
figuri sulla carta o sulla targhetta d'identità;
- la data e il luogo della cattura o della
morte;
- indicazioni relative alle ferite, alla
malattia o alla causa della morte.
Le
indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più
breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato
dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le
trasmetterà alla Potenza della quale dipendono le persone
di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e
dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.
Le
Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per via
indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi
dei morti debitamente autenticati. Raccoglieranno e si
trasmetteranno parimenti, per il tramite dello stesso ufficio, la
metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti
o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei
morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di
valore intrinseco o affettivo trovati sui morti.
Questi
oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati
in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca
tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore
morto, nonché di un inventario completo del pacco.
ARTICOLO 17
Le
Parti in conflitto vigileranno perché il seppellimento o la
cremazione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui
le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente
esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare
la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. La metà
della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se
si tratta di una targhetta semplice, resterà sul
cadavere.
I corpi potranno essere cremati
soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti
dalla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà
fatta menzione particolareggiata, con indicazioni dei motivi,
nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti.
Le
Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti sia
onorevolmente seppelliti, possibilmente secondo i riti della
religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano
rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità
dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possono
sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle
ostilità, le Parti in conflitto organizzeranno
ufficialmente un Servizio delle tombe allo scopo di rendere
possibili eventuali esumazioni, di assicurare l'identificazione
dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro
eventuale ritorno al paese di origine. Queste disposizioni si
applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio
delle tombe fino a che il paese di origine comunichi le ultime
disposizioni che esso desidera prendere in proposito.
Non
appena le circostanze lo permetteranno o al più tardi alla
fine delle ostilità, questi servizi si scambieranno, per il
tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo comma
dell'art. 16, gli elenchi indicati il posto esatto e il
contrassegno delle tombe, nonché le indicazioni relative ai
morti che vi sono sepolti.
ARTICOLO
18
L’autorità
militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti
per raccogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo,
feriti o malati, accordando alle persone che abbiano risposto
all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora
la parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della
regione, essa manterrà a queste persone la stessa
protezione e le stesse facilitazioni.
L'autorità
militare deve autorizzare gli abitanti e le società di
soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed
a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque
nazionalità appartengano. La popolazione civile deve
rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve
compiere contro di essi atto di violenza alcuno.
Le
disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza
occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e
morale, nei confronti dei diritti e dei malati.
CAPITOLO III - FORMAZIONI E
STABILIMENTI SANITARI
ARTICOLO 19
Gli
stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio
sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati,
ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle parti in
conflitto.
Qualora cadessero nelle mani della
Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni
fino a tanto che la Potenza catturante non avrà provveduto
essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano
in questi stabilimenti e in queste formazioni.
Le
autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le
formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile,
situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari
non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette
formazioni sanitarie.
ARTICOLO 20
Le
navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione
di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei
feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non
dovranno essere attaccate da terra.
ARTICOLO 21
La
protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni
sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare
soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori
dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la
protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la
quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine
ragionevole, sia rimasta senz'effetto.
ARTICOLO 22
Non
saranno considerate come condizioni idonee a privare una
formazione od uno stabilimento sanitario della protezione
stabilita all'art. 19:
- il fatto che
il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e
usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti
e dei suoi malati;
- il fatto che, in mancanza
di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto
da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
- il
fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi
portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora
consegnate al servizio competente;
- il fatto
che il personale o materiale del servizio veterinario si trovino
nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte
integrante;
- il fatto che l'attività
umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del
loro personale sia estesa a feriti o malati civili.
ARTICOLO 23
Le
Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto,
dopo l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro
territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e
località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli
effetti della guerra i feriti ed i malati, nonché il
personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e
località e di curare le persone che vi si troveranno
concentrate.
Sin dall'inizio di un conflitto e
durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra
di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località
sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo,
adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo allegato
alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le
modifiche che ritenessero necessarie.
Le Potenze
protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono
invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare
l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località
sanitarie.
CAPITOLO IV -
PERSONALE
ARTICOLO 24
Il
personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a
raccogliere, a trasportare e a curare feriti e i malati o a
prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente
adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti
sanitari nonché i cappellani destinati alle forze armate,
saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.
ARTICOLO 25
I
militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati
come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare,
raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno
anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel
momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue
mani.
ARTICOLO 26
Sono
parificati al personale indicato nell'art. 24, il personale delle
Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre
società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e
autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe
a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo,
a condizione che il personale di queste società sia
sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.
Ogni
Alta parte contraente notificherà all'altra, sia in tempo
di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in
ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società
che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua
responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi
eserciti.
ARTICOLO 27
Una
società riconosciuta di un paese neutrale potrà
prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni
sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso
del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa Parte in
conflitto. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte
al controllo di detta Parte in conflitto.
Il
governo neutrale notificherà questo consenso alla parte
avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta.
La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sarà
obbligata, prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte
avversaria.
Questo concorso non dovrà, in
nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel
conflitto.
I membri del personale indicato nel
primo comma dovranno essere debitamente muniti di documenti
d'identità previsti dall'art. 40 prima di lasciare il paese
neutrale al appartengono.
ARTICOLO 28
Il
personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in potere della
parte avversari, sarà trattenuto soltanto nella misura in
cui le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei
prigionieri di guerra.
I membri del personale
trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di
guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra.
Essi
continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei
regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità
dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza
professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei
prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze
armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per
l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle
seguenti facilitazioni:
- essi saranno
autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che
si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati
fuori campo. L'autorità detentrice metterà a loro
disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
- in ogni campo, il medico militare più
anziano nel grado più elevato sarà responsabile,
verso le autorità militari del campo, di tutto ciò
che concerne le attività del personale sanitario
trattenuto.
A questo scopo, le Parti in conflitto si
metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa
l'equiparazione dei gradi del loro personale sanitario, compreso
quello delle società indicate nell'art. 26. Per tutte le
questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i
cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità
competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le
agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette
questioni; - il personale trattenuto, pur
essendo sottoposto alla disciplina interna al campo in cui si
trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo
alla sua missione sanitaria o religiosa.
Durante
le ostilità, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo
per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno
le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono
esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei
confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e
spirituale.
ARTICOLO 29
Il
personale indicato nell'art. 25, caduto in potere del nemico, sarà
considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito,
per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.
ARTICOLO 30
I
membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in
virtù delle disposizioni dell'art. 28, saranno rinviati
alla parte in conflitto cui appartengono, non appena una via sarà
aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo
permetteranno.
Nell'attesa del rinvio, essi non
saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi
fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri
di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la
direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti
alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto cui
appartengono.
Pertanto, porteranno seco gli
effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro
proprietà.
ARTICOLO 31
La
scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto è
previsto in conformità dell'art. 30 sarà fatta senza
tener conto di qualsiasi considerazione di razza, di religione o
di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico
della cattura e dello stato di salute.
Fin
dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto potranno
stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale
da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri nonché
la sua ripartizione nei campi.
ARTICOLO 32
Le
persone designate nell'art. 27 non potranno essere trattenute se
cadono in potere della parte avversaria.
Salvo
accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro
paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio
della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena
una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le
esigenze militari lo permetteranno.
Nell'attesa
del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto
la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente
destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte in
conflitto al cui servizio si trovano.
Partendo,
porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli
strumenti e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro
proprietà.
Le Parti in conflitto
assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro
potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse
corrispondono al personale corrispondente del proprio
esercito.
Il vitto sarà in ogni modo
sufficiente in quantità, qualità e varietà
per assicurare agli interessati un equilibrio normale di
salute.
CAPITOLO V - EDIFICI E MATERIALE
SANITARIO
ARTICOLO 33
Il
materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate,
cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato
ai feriti e ai malati.
Gli edifici, il materiale
e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate
resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno
essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai
feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti degli eserciti in
campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità
militari, sempreché abbiano preventivamente preso le misure
necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono
curati.
Il materiale e i depositi indicati nel
presente articolo non dovranno essere distrutti
intenzionalmente.
ARTICOLO 34
I
beni mobili e immobili della società di soccorso ammesse al
beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà
privata.
Il diritto di requisizione riconosciuto
ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra sarà
esercitato soltanto in caso di necessità urgente, e dopo
che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.
CAPITOLO VI - TRASPORTI
SANITARI
ARTICOLO 35
I
trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno
rispettati e protetti come le formazioni sanitarie
mobili.
Nel caso in cui tali trasporti o veicoli
cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti
alle leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto
che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati
ch'essi contengono.
Il personale civile e tutti
i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno
sottoposti alle norme generali del diritto internazionale.
ARTICOLO 36
Gli
aeromobili sanitari, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente
per lo sgombero dei feriti e dei malati, nonché per il
trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno
attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante
i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificatamente
convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate.
Essi
porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato
dall'art. 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici
inferiore superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra
segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa fra le
Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le
ostilità.
Salvo accordo contrario, il
sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà
proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque
intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così
imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà
riprendere il volo dopo eventuale controllo.
Nel
caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato
dal nemico, i feriti e i malati, nonché l'equipaggio
dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale
sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e
seguenti.
ARTICOLO 37
Gli
aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva
del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali
e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o farvi
scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il
loro passaggio sul territorio di questi e obbedire a qualunque
intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli
attacchi soltanto durante il volo a quote, a ore e su rotte
specificatamente convenute tra le Parti in conflitto e le Potenze
neutrali interessate.
Tuttavia, le Potenze
neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il
sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o
per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali
saranno applicate in modo uguale a tutte le Parti in
conflitto.
I feriti e i malati sbarcati da un
aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale,
in territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo
Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia
dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in
modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di
guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno
sostenute dalla potenza dalla quale i feriti e i malati
dipendono.
CAPITOLO VII - SEGNO
DISTINTIVO
ARTICOLO 38
In
omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su
fondo bianco, formato con l'invasione dei colori federali, è
mantenuto come emblema del servizio sanitario degli
eserciti.
Tuttavia, per i paesi che impiegano
già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la
mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco,
questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente
Convenzione.
ARTICOLO 39
Sotto
il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema
figura sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale
adoperato per il servizio sanitario.
ARTICOLO 40
Il
personale indicato negli articoli 24, 26 e 27, porterà,
fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità
e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità
militare.
Questo personale avrà, oltre
alla targhetta d'identità prevista dall'art. 16, una
speciale carta d'identità munita di segno
distintivo.
Questa carta dovrà resistere
all'umidità ed essere formato tascabile. Essa sarà
redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome
e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola
dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi
abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta
sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre,
della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue.
Porterà il bollo a secco dell'autorità
militare.
La carta d'identità dovrà
essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile,
dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti.
Le Parti in conflitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a
titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si
comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che
utilizzeranno.
Ogni carta d'identità sarà
rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui sarà
conservato dalla Potenza d'origine.
Il personale
sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato
dei suoi segni distintivi, né della carta d'identità,
né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di
perdità avrà diritto di ottenere i duplicati della
carta d'identità e la sostituzione dei segni
distintivi.
ARTICOLO 41
Il
personale indicato dall'art. 25 porterà, solo mentre
esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo
il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato
dall'autorità militare.
I certificati
d'identità militari in possesso di questo personale
preciseranno l'istruzione ricevuta dal titolare, il carattere
temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il
bracciale.
ARTICOLO 42
La
bandiera distintiva della Convenzione potrà essere alzata
soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa
ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell'autorità
militare.
Nelle formazioni mobili come negli
stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla
bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la
formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie
cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della
Convenzione.
Le Parti in conflitto prenderanno,
per quanto le esigenze militari lo permetteranno, le misure atte a
rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e
marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e
gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la
possibilità di qualunque azione aggressiva.
ARTICOLO 43
Le
formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a
quanto prescrive l'art. 27, fossero state autorizzate a prestare i
loro servigi a un belligerante, dovranno alzare, con la bandiera
della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante,
se questi fa uso della facoltà conferitegli dall'art.
42.
Salvo ordine contrario dell'autorità
militare competente, esse potranno, in ogni circostanza, alzare la
loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte
avversaria.
ARTICOLO
44
L'emblema della croce rossa su
fondo bianco e le parole “croce rossa” o “croce
di Ginevra”, fatta eccezione per i casi indicati nei
successivi capoversi del presente articolo, potranno essere
adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto per designare o
progettare le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale
e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre
Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso
vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art.
38, comma secondo, per i paesi che li impiegano.
Le
Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa Leone
e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente alla
legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della
Croce Rossa per le altre attività conformi ai principi
enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel
caso in cui queste attività continuassero in tempo di
guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema dovranno essere tali
che non possa essere considerato come inteso a conferire la
protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni
relativamente piccole e non potrà essere apposto su un
bracciale o su un tetto.
Le organizzazioni
internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente
legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo della
croce rossa su fondo bianco.
In via eccezionale,
conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione
esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa
(Mezzaluna, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso
dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i
veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di
soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a
feriti e malati.
CAPITOLO VIII - ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE
ARTICOLO 45
Ogni
Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei
suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli
articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente
ai principi generali della presente Convenzione.
ARTICOLO 46
Sono
proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei
malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti
dalla Convenzione.
ARTICOLO 47
Le
Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più
largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il
testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in
particolare, a includere lo studio nei programmi d'istruzione
militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano
conosciuti da tutta la popolazione dalle forze armate combattenti,
dal personale sanitario e dai cappellani militari.
ARTICOLO 48
Le
Alte Parti contraenti si comunicheranno, per tramite del Consiglio
federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite
delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente
Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno
essere adottati per assicurarne l'applicazione.
CAPITOLO IX - REPRESSIONE DEGLI
ABUSI E DELLE INFRAZIONI
ARTICOLO 49
Le
Alte parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura
legislativa necessaria, per stabilire sanzioni penali adeguate da
applicare alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di
commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione
precisate nell'articolo seguente.
Ogni Parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate
di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di
dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro
nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà
pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria
legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte
contraente interessata al procedimento, purché questa Parte
contraente possa far valere contro dette persone prove
sufficienti.
Ogni Parte contraente prenderà
i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle
disposizioni della presente Convenzione, che non siano le
infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.
Gli
imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura
e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli
articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
ARTICOLO 50
Le
infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che
implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro
persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio
internazionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli
esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente
grandi sofferenze o di attentare gravemente l'integrità
fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione di beni
non giustificate da necessità militari e compiute in grande
proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
ARTICOLO 51
Nessuna
Parte contraente potrà esonerare se stessa, né
esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità
in cui essa o una altra Parte contraente fosse incorsa per le
infrazioni previste dall'articolo precedente.
ARTICOLO 52
A
richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta
un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per
ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse
essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti
s'intenderanno per scelta di un arbitro, che deciderà sulla
procedura da seguire.
Accertata la violazione,
le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più
rapidamente possibile.
ARTICOLO 53
L'uso,
da parte di privati, di società o ditte commerciali sia
pubbliche che private, che non abbiano diritto in virtù
della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di
<> o di <>,
nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che
ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque
tempo, qualunque sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa
essere stata la data anteriore d'adozione.
In
ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori
federali invertiti e della confusione che può sorgere tra
gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione,
l'uso, da parte di privati, di società o di ditte
commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure
di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come
marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di questi
marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale,
sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale
svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.
Tuttavia,
le Alte Parti contraenti che non erano Parti della Convenzione di
Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno
finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi
indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a
contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per
rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine
l'uso non potrà apparire, in tempo, come destinato a
conferire la protezione della convenzione.
Il
divieto previsto dal primo comma di quest'articolo si applica,
senz'effetto per i diritti acquisiti dagli utenti anteriori, agli
emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo comma dell'art.
38.
ARTICOLO 54
Le
Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già
sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e
reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'art. 53.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 55
La
presente Convenzione è redatta in francese e in inglese.
Ambedue i testi sono parimenti autentici.
Il
Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni
ufficiali della Convenzione i lingua russa e in lingua
spagnola.
ARTICOLO 56
La
presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà,
sino al 12 febbraio 1949, nonché delle Potenze non
rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni
di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per il miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in
campagna.
ARTICOLO 57
La
presente Convenzione sarà ratificata il più presto
possibile e le ratificate saranno