Miglioramento delle condizioni dei
feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul
mare
Convenzione (II) adottata a Ginevra il
12 agosto 1949
Depositario:
Consiglio federale
svizzero. |
I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi
rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal
21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione
della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento
alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra
del 1906, hanno convenuto per quanto
segue:
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO 1
Le
Alte Parti contraenti s'impegnano a far rispettare la presente
Convenzione in ogni circostanza.
ARTICOLO 2
Oltre
alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di
pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di
guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che
scoppiasse tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo
stato di guerra non fosse riconosciuto da uno di esse.
La
Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di
occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte
contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna
resistenza militare.
Se una delle Potenze in
conflitto non fosse Parte della presente Convenzione, le Potenze
che ne fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla
stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate
dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne
accetta e ne applica le disposizioni.
ARTICOLO 3
Nel
caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere
internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti
contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta
ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
- Le
persone che non partecipano direttamente alle ostilita', compresi
i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le
persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione
o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza,
con umanità, senza alcuna distinzione di carattere
sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la
credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio
analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in
ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
- le violenze contro la vita e l'integrità
corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- la cattura di ostaggi;
- gli
oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti
umilianti e degradanti;
- le condanne
pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un
tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.
- I feriti, i malati e i
naufraghi saranno raccolti e curati.
Un
ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della
Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in
conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno,
d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni che precedono non avrà
effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 4
Nel
caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle
Parti in conflitto, le disposizioni della presente Convenzione,
saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate.
Le
forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle
disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze
armate di campagna.
ARTICOLO 5
Le
Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della
presente Convenzione ai feriti, malati e naufraghi, ai membri del
personale sanitario e religioso, appartenente alle Forze armate
delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati sul loro
territorio, nonché ai morti raccolti.
ARTICOLO 6
Oltre
gli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38,
39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere
altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro
opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale
potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e
naufraghi, nonché quelle dei membri del personale sanitario
e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né
limitare i diritti che questa conferisce loro.
ARTICOLO 7
I
feriti, i malati e i naufraghi, nonché i membri del
personale sanitario e religioso, continueranno a godere i benefici
di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro
applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente
nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo
misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o
dall'altra delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 8
I
feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale
sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare
parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla
presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali
contemplati nell'articolo precedente.
La
presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto
il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli
interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze
protettrici potranno designare, oltre al loro personale
diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri
cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi
delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza
presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le
Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura
possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze
protettrici.
I rappresentanti o delegati delle
Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i
limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente
Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle
imperiose necessità di sicurezza delle Stato presso il
quale esercitano la loro funzione. Solo imperiose esigenze
militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una
restrizione della loro attività.
ARTICOLO 9
Le
disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle
attività umanitarie che il Comitato internazionale della
Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario, svolgerà
per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché
dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro
soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto
interessate.
ARTICOLO 10
Gli
Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare
ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di
efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle
Potenze protettrici.
Se dei feriti, dei malati e
dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non
fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività
di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità
al primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad
uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che
la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate
dalle Parti in conflitto.
Se la protezione non
può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice
dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato
internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari
che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o
dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del
presente articolo, l'offerta dei servigi di tale ente.
Ogni
Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza
interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati
dovrà, nella sua attività, rimanere consapevole
della sua responsabilità verso la Potenza in conflitto
dalla quale dipendono le persone protette dalla presente
Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di
capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed
adempierle con imparzialità.
Non potrà
essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo
speciale tra Potenze una delle quali si trovasse, anche solo
temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare,
di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in
seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di
occupazione dell'intero suo territorio o di una parte di
esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione
nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa
menzione designa parimente agli enti che la sostituiscono ai sensi
del presente articolo.
ARTICOLO 11
In
tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle
persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in
conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni
della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i
loro buoni uffici per comporre la divergenza.
A
questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su
invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in
conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, particolare,
delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale
sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale
convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a
dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze
protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle
Parti in conflitto una personalità appartenente ad una
Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato
internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a
partecipare a questa riunione.
CAPITOLO II - FERITI, MALATI E
NAUFRAGHI.
ARTICOLO 12
I
membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente
articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o
naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni
circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sarà
applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in
cui è avvenuto, compresi l'ammaraggio forzato o la caduta
in mare.
Essi saranno trattati e curati con
umanità dalla Parte belligerante che li avrà in suo
potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata
sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le
opinioni politiche o su qualsiasi altro criterio analogo è
rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la
loro persona; in particolare è rigorosamente proibito di
ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di
compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli
premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di
esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo
scopo.
Soltanto ragioni d'urgenza medica
autorizzeranno una priorità nell'ordine delle
cure.
Le donne saranno trattate con tutti i
riguardi particolari dovuti al loro sesso.
ARTICOLO 13
La
presente Convenzione si applicherà ai feriti, ai malati ed
ai naufraghi in mare appartenenti alle seguenti
categorie:
- i membri delle forze
armate di una Parte in conflitto, nonché i membri delle
milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste forze;
- i membri delle altre milizie e degli altri
corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza
organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano
fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo
territorio è occupato, sempreché queste milizie o
questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza
organizzati, adempiano alle seguenti condizioni:
- abbiano
alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
- portino un segno distintivo fisso
riconoscibile a distanza;
- portino apertamente
le armi;
- si uniformino, nelle loro
operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
- membri delle forze
armate regolari che dipendono da un governo o da un'autorità
non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
- 4)
le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente
parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari,
corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di
lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a
condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze
armate che accompagnano;
- 5) i membri degli
equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della
marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle
Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più
favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto
internazionale;
- 6) la popolazione di un
territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda
spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza
aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari,
purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli
usi della guerra.
ARTICOLO 14
Ogni
nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere
che le siano consegnati i feriti e i naufraghi che si trovino a
bordo delle navi ospedale militari, delle navi ospedale di società
di soccorso o di privati, nonché delle navi mercantili,
panfili e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di
queste navi, sempreché lo stato di salute dei feriti e dei
malati ne permetta la consegna e che la nave da guerra disponga
d'impianti che possono assicurare agli stessi cure
sufficienti.
ARTICOLO 15
Se
i feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da
guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà
essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede,
che essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di
guerra.
ARTICOLO 16
Tenuto
conto delle disposizioni dell'art. 12, i feriti, i malati e i
naufraghi di un belligerante, caduti in potere dell'avversario,
saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole
del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.
Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere,
secondo le circostanze, se convenga trattenerli, inviarli in un
porto del suo paese, in un porto neutrale o, anche in un porto
dell'avversario. In quest'ultimo caso, i prigionieri di guerra che
in tal modo saranno stati restituiti al loro Paese non potranno
prestare servizio per tutta la durata della guerra.
ARTICOLO 17
I
feriti, i malati o i naufraghi che siano sbarcati in un porto
neutrale, col consenso dell'autorità del luogo, dovranno,
salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze
belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale,
quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non
possano più prendere parte alle operazioni di
guerra.
Le spese di ricovero in ospedale e
d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i
feriti, malati o naufraghi.
ARTICOLO 18
Dopo
ogni combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senza
indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e
raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal
saccheggio e dai cattivi trattamenti e per assicurar loro le cure
necessarie, nonché per ricercare i morti ed impedire che
siano spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze
lo permetteranno, le Parti in conflitto conchiuderanno degli
accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di
una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale
sanitario nonché di materiale sanitario a destinazione di
tale zona.
ARTICOLO 19
Le
Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo
possibile, tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i
feriti, i malati e i morti della Parte avversaria caduta in loro
potere.
Queste informazioni dovranno, se
possibile, comprendere:
- l'indicazione
della Potenza della quale dipendono;
- corpo di
appartenenza o il numero di matricola;
- il
cognome;
- il o i nomi;
- la
data di nascita;
- ogni altra indicazione che
figuri sulla carta o sulla targhetta di identità;
- la data e il luogo della cattura o della
morte;
- indicazioni relative alle ferite, alla
malattia o alla causa della morte.
Le
indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più
breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato
dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le
trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone
di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e
dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.
Le
Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per via
indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi
dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si
trasmetteranno parimenti per il tramite dello stesso ufficio, la
metà della doppia targhetta d'identità o la
targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, i
testamenti o altri documenti, tutti gli oggetti di valore
intrinseco o affettivo trovati sui morti.
Questi
oggetti come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati,
in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca
tutti i particolari necessari per l'identificazione del morto,
nonché di un inventario completo del pacco.
ARTICOLO 20
Le
Parti in conflitto vigileranno perché l'immersione dei
morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze
lo permetteranno, sia preceduta da una diligente esame dei corpi,
fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte,
stabilire l'identità e poter darne conto. Se è fatto
uso di una doppia targhetta d'identità', la metà di
questa targhetta resterà sul cadavere.
Nel
caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per miglioramento della
sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna.
ARTICOLO 21
Le
Parti in conflitto potranno fare appello allo zelo caritatevole
dei comandanti delle navi mercantili, panfili o imbarcazioni
neutrali, perché prendano a bordo e curino i feriti, i
malati o i naufraghi e perché raccolgano i morti.
Le
navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure
quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o
naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni
per l'esecuzione della loro missione d'assistenza.
In
nessun caso esse, potranno essere catturate pel fatto di questo
trasporto; ma, salvo promesse contrarie che loro fossero state
fatte, rimangono esposte alla cattura per le violazioni di
neutralità che potessero aver commesso.
CAPITOLO III - NAVI
OSPEDALE.
ARTICOLO 22
Le
navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o armate
dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere
feriti, malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non
potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate né
catturate, ma saranno sempre rispettate e protette a condizione
che i loro nomi e loro caratteristiche siano stati comunicati alle
Parti in conflitto dieci giorni prima che siano
impiegate.
Le caratteristiche che devono essere
indicate nella notifica comprenderanno la stazza lorda, la
lunghezza da poppa a prua e il numero degli alberi e dei
fumaioli.
ARTICOLO 23
Gli
stabilimenti sanitari situati sulla costa e che hanno diritto alla
protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il
miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate
in campagna non dovranno né essere attaccati né
bombardati dal mare.
ARTICOLO 24
Le
navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce
Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o
da privati godranno della stessa protezione delle navi ospedale
militari e saranno esenti da cattura, se la Parte in conflitto da
cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e in quanto siano
state osservate le disposizioni dell'art. 22 concernenti la
notifica.
Queste navi debbono avere un documento
dell'autorità competente, attestante che sono state
sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro
partenza.
ARTICOLO 25
Le
navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce
Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o
da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione
delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purché
siano poste sotto la direzione di una delle Parti in conflitto,
col previo consenso del loro Governo e con l'autorizzazione di
detta Parte, e sempre che siano state osservate le disposizioni
dell'art. 22 concernenti la notifica.
ARTICOLO 26
La
protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà
alle navi ospedale di qualsiasi tonnellaggio ed alle imbarcazioni
di salvataggio, in qualunque luogo operino.
Tuttavia,
al fine di assicurare un massimo di comodità e di sicurezza
le Parti in conflitto si sforzeranno di utilizzare, per il
trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe
distanze ed in alto mare, soltanto le navi ospedale con stazza
superiore a 2000 tonnellate lorde.
ARTICOLO 27
Alle
stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le
imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Società di
soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di
salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura
in cui lo consentiranno le necessità delle
operazioni.
La stessa norma vale anche, nella
misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati
esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni
umanitarie.
ARTICOLO 28
Nel
caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermerie
saranno, per quanto sarà possibile, rispettate e
risparmiate. Queste infermerie ed il loro materiale rimarranno
sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte
dal loro impiego finché saranno necessarie ai feriti e
malati. Tuttavia, il comandante che le ha in suo potere, avrà
la facoltà di disporne, in caso di urgenti necessità
militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che
vi sono curati.
ARTICOLO
29
Qualunque nave ospedale
all'ancora in un porto che cade in potere del nemico, sarà
autorizzata ad uscirne.
ARTICOLO 30
Le
navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27
dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai
naufraghi, senza distinzione di nazionalità.
Le
Alte Parti contraenti s'impegnano a non utilizzare queste navi e
queste imbarcazioni per alcun scopo militare.
Queste
navi e queste imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo
i movimenti dei combattenti.
Durante e dopo il
combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo.
ARTICOLO 31
Le
Parti in conflitto avranno il diritto e di visita sulle navi e
sulle imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27.
Potranno rifiutare l'assistenza di queste navi e di queste
imbarcazioni, ordinare loro d'allontanarsi, prescrivere loro una
determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto
radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e anche
trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in
cui sono state fermate, se la gravità delle circostanze lo
richiedesse.
Esse potranno temporaneamente
imbarcare su queste navi e su queste imbarcazioni un commissario,
il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare
l'esecuzione degli ordini dati in virtù delle disposizioni
del comma precedente.
Per quanto sarà
possibile, le Parti in conflitto scriveranno sul giornale di bordo
delle navi ospedali, in una lingua che possa essere compresa dal
comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro
dato.
Le Parti in conflitto potranno, sia
unilateralmente, sia mediante accordo speciale, imbarcare sulle
loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la
stretta osservazione delle disposizioni della presente
Convenzione.
ARTICOLO 32
Le
navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non
sono parificate alle navi da guerra per quanto concerne il loro
soggiorno in un porto neutrale.
ARTICOLO 33
Le
navi mercantili trasformate in navi ospedale non potranno, per
tutta la durata delle ostilità, essere adibite ad altro
scopo.
ARTICOLO 34
La
protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermerie delle navi
da guerra potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso
per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti
dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà
soltanto se sarà rimasta senza effetto un'intimazione (del
nemico) con la quale sia stato fissato, in tutti i casi opportuni,
un termine ragionevole (per porre fine al compimento degli atti
dannosi).
In particolare, le navi ospedale non
potranno possedere né utilizzare un codice segreto per le
loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di
comunicazione.
ARTICOLO 35
Non
saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedali o le
infermerie delle navi della protezione loro dovuta:
- il
fatto che il personale di queste navi o infermerie sia armato e
faccia uso delle armi per mantenere l'ordine, per la propria
difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
- il
fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati
esclusivamente ad assicurare la navigazione e le trasmissioni;
- il fatto che a bordo delle navi ospedale o
delle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni
ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora
consegnate al servizio competente;
- il fatto
che l'attività umanitaria delle navi ospedale e delle
infermerie delle navi o de loro personale sia estesa a feriti,
malati o naufraghi civili;
- il fatto che le
navi ospedale trasportino del materiale e del personale
esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di
quello loro normalmente necessario.
CAPITOLO IV -
PERSONALE.
ARTICOLO 36
Il
personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il
loro equipaggio saranno rispettati e protetti; essi non potranno
essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di
queste navi, vi siano o no feriti e malati a bordo.
ARTICOLO 37
Il
personale religioso, medico e ospedaliero, adibito al servizio
sanitario o spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e
13, che cada in potere del nemico, sarà rispettato e
protetto; potrà continuare ad adempire le sue funzioni
fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti
e ai malati.
Dovrà poi essere rinviato
non appena il comandante in capo, l'ha in suo potere, lo riterrà
possibile. Potrà portar seco, lasciando la nave, gli
oggetti di sua proprietà personale.
Tuttavia,
qualora dimostrasse necessario di trattenere una parte di questo
personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di
guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più
rapidamente possibile.
Al suo sbarco, il
personale trattenuto sarà assoggettato alle disposizioni
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il
miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze
armate in campagna.
CAPITOLO V - TRASPORTI
SANITARI.
ARTICOLO 38
Le
navi noleggiate a questo scopo saranno autorizzate a trasportare
materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei
malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie,
purché i dati sul loro viaggio siano segnalati alla Potenza
avversaria e approvate da essa. La Potenza avversaria conserverà
il diritto di fermarle, ma non di catturarle né di cattura
del materiale di trasporto.
Osservatori neutrali
potranno, d'intesa tra le parti in conflitto, essere imbarcati su
queste navi per controllare il materiale trasportato. A tale
scopo, questo materiale dovrà essere facilmente
accessibile.
ARTICOLO 39
Gli
aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati
esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei
naufraghi, nonché per il trasporto del personale e del
materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati
dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a
ore e su rotte specificatamente convenute tra tutte le Parti in
conflitto interessate.
Essi porteranno
ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 41, a
lato dei colori nazionali, sulle loro superfici, inferiori,
superiori e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione
o mezzo di riconoscimento fissati, d'intesa tra le Parti in
conflitto, sia all'inizio sia durante le ostilità.
Salvo
accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato
dal nemico sarà proibito.
Gli aeromobili
sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o
di ammarare. Nel caso di un atterraggio o di un ammaraggio così
imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà
riprendere il volo dopo eventuale controllo.
Nel
caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su un territorio
nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati e i naufraghi,
nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di
guerra.
Il personale sanitario sarà
trattato conformemente agli articoli 36 e 37.
ARTICOLO 40
Gli
aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva
del secondo comma, sorvolare il territorio delle potenze neutrali
e atterrarvi o ammararsi in caso di necessità o farvi
scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il
loro passaggio sul territorio di queste e obbedire a qualunque
intimazione di atterrare o ammarare. Saranno al sicuro dagli
attacchi soltanto durante il volo a quote, a ore e su rotte
specificatamente convenute tra le Parti in conflitto e le Potenze
neutrali interessate.
Tuttavia, le Potenze
neutrali potranno stabilire o restrizioni per il sorvolo del loro
territorio da parte degli aeromobili sanitari e per il loro
atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno
applicate in modo eguale a tutte le Parti in conflitto.
I
feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile
sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in
territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo
Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia
dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in
modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di
guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'intervento saranno
sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i
naufraghi dipendono.
CAPITOLO VI - SEGNO
DISTINTIVO.
ARTICOLO 41
Sotto
il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema
della croce rossa su fondo bianco figurerà, sui bracciali e
su tutto il materiale adoperato per il servizio
sanitario.
Tuttavia, per i Paesi che impiegano
già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la
mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco,
questi emblemi sono parimenti ammessi ai sensi della presente
Convenzione.
ARTICOLO 42
Il
personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà fissato
sul braccio sinistro un bracciale resistente all'umidità e
recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità
militare.
Questo personale sarà munito,
oltre che della targhetta d'identità prevista dall'art. 19,
di una speciale carta d'identità con il segno distintivo.
Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere
di formato tascabile. Essa sarà redatta nella lingua
nazionale, indicherà almeno il cognome ed i nomi, data di
nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato.
Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla
protezione della presente Convenzione. La carta sarà
provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua
firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porterà
il bollo a secco dell'autorità militare.
La
carta d'identità dovrà essere uniforme presso ogni
esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli
eserciti delle Parti contraenti. Le Parti in conflitto potranno
ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente
Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità,
il modello che utilizzano. Ogni carta d'identità sarà
rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà
conservato dalla Potenza d'origine.
Il personale
sopra indicato, non potrà, in nessun caso, essere privato
dei segni distintivi, né della carta d'identità', né
del diritto di portare il bracciale. In caso di perdita, avrà
il diritto di ottenere i duplicati della carta di identità
e la sostituzione dei segni distintivi.
ARTICOLO 43
Le
navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si
distingueranno nel modo seguente:
- tutte
le loro superfici esterne saranno bianche;
- una
o più croci di color rosso scuro, più grandi che sia
possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure
sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore
visibilità dall'aria e dal mare.
Tutte
le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera
nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la
bandiera della Parte in conflitto sotto la cui direzione si sono
poste. Una bandiera bianca con la croce rossa dovrà
sventolare sull'albero maestro, il più alto
possibile.
Le imbarcazioni di salvataggio delle
navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le
piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità
saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro
nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione
sopra stabiliti per le navi ospedali saranno loro applicabili. Le
navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di
notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla
quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte in
conflitto nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie
per rendere sufficientemente visibili la loro pitturazione e i
loro emblemi distintivi.
Le navi ospedale che,
in virtù dell'art. 31, sono trattenute provvisoriamente dal
nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte in conflitto al
servizio della quale si trovano o di cui hanno accettato la
direzione. Le imbarcazioni di salvataggio costiere, se continuano
con il consenso della Potenza occupante, ad operare da una base
occupata, potranno essere autorizzate a continuare ad alzare i
propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa,
quando siano lontane dalla loro base, purché ne sia stata
fatta previa notifica a tutte le Parti in conflitto
interessate.
Tutte le disposizioni del presente
articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano
parimenti agli altri emblemi indicati nell'art. 41.
Le
Parti in conflitto dovranno, in qualsiasi momento sforzarsi di
conchiudere accordi per utilizzare i più moderni metodi a
loro disposizione allo scopo di facilitare l'identificazione delle
navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo.
ARTICOLO 44
I
segni distintivi previsti dall'art. 43 potranno essere usati, sia
in tempo di pace che in tempo di guerra, soltanto per designare o
proteggere le navi che vi sono indicate, con riserva dei casi che
fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante
accordo tra tutte le Parti in conflitto interessate.
ARTICOLO 45
Le
Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già
sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e
reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni
distintivi previsti dall'art. 43.
CAPITOLO VII - ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE.
ARTICOLO 46
Ogni
Parte in conflitto dovrà provvedere, per tramite dei suoi
comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli
precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai
principi generali della presente Convenzione.
ARTICOLO 47
Sono
proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei
malati, dei naufraghi, del personale, delle navi o i materiale
protetti dalla Convenzione.
ARTICOLO 48
Le
Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere, nel più
largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra,
il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e,
in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione
militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano
conosciuti da tutta la popolazione e particolarmente dalle forze
armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani
militari.
ARTICOLO 49
Le
Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del
Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilità, per il
tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della
presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che
potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.
CAPITOLO VIII - REPRESSIONE DEGLI
ABUSI E DELLE INFRAZIONI.
ARTICOLO 50
Le
Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura
legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da
applicarsi alle persone che abbiano commesso, o di aver dato
l'ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente
Convenzione precisate nell'articolo seguente.
Ogni
Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone
imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere,
una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la
loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali.
Essa
potrà pure, se preferisce, e secondo le norme previste
dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad
un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché
questa Parte contraente possa far valere contro dette persone
prove sufficienti.
Ogni Parte contraente
prenderà i provvedimenti per far cessare gli atti contrari
alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le
infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.
Gli
imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura
e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli
articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
ARTICOLO 51
Le
infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che
implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro
persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio
internazionale, la tortura o i trattamenti inumani compresi gli
esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente
grandi sofferenze o di attentare gravemente alla integrità
fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione di beni
non giustificate da necessità militari e compiute in grande
proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
ARTICOLO 52
Nessuna
Parte contraente potrà esonerare se stessa, né
esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità
in cui essa o un'altra Parte contraente fossa incorsa per le
infrazioni previste dall'articolo precedente.
ARTICOLO 53
A
richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta
un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per
ogni pretesa violazione della Convenzione.
Qualora
non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura
d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro,
che deciderà sulla procedura da seguire.
Accertata
la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la
reprimeranno il più rapidamente possibile.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 54
La
presente Convenzione è redatta in francese e in inglese.
Ambedue i testi sono parimenti autentici.
Il
Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni
ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua
spagnola.
ARTICOLO 55
La
presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà,
sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a norme delle Potenze
rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il
21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a
questa Conferenza che partecipano alla X Convenzione dell'Aja del
18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei
principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni
di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929, per il miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in
campagna.
ARTICOLO 56
La
presente Convenzione sarà ratificata il più presto
possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.
Del
deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un
processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà
consegnata dal Consiglio Federale svizzero a tutte le Potenze a
nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o
l'adesione sarà stata notificata.
ARTICOLO 57
La
presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che
almeno due strumenti di ratifica saranno stati
depositati.
Essa entrerà successivamente
in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo
avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.
ARTICOLO 58
La
presente Convenzione sostituisce la X Convenzione dell'Aja del 18
ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi
della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte
Parti contraenti.
ARTICOLO 59
A
contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente
Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza
a nome della quale la Convenzione stessa non sia stata
firmata.
ARTICOLO 60
Le
adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale
svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella
quale gli saranno giunte.
Il Consiglio federale
svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome
delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata
l'adesione.
ARTICOLO 61
Le
situazioni previste dagli art. 2 e 3 conferiranno effetto
immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate
dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità
o dell'occupazione.
La comunicazione delle
ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà
fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più
rapida.
ARTICOLO
62
Ciascuna delle Alte Parti
contraenti avrà facoltà di denunciare la presente
Convenzione.
La denuncia sarà notificata
per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà
tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti
contraenti.
La denuncia produrrà i suoi
effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale
svizzero. Tuttavia la denuncia notificata mentre la Potenza
denunciante è implicata in un conflitto non produrrà
effetto alcuno sino a tanto che la pace non sarà stata
conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di
liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente
Convenzione non saranno finite.
La denuncia
varrà soltanto nei confronti della Potenza
denunciante.
Essa non avrà effet