Creare testo a 3 colonne

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Testi molto lunghi possono essere letti più agevolmente se suddivisi in più colonne: si pensi ai quotidiani. In questo tutorial prenderemo un testo qualsiasi di una pagina proveniente dal sito ufficiale della CRI, e ne faremo una copia nella stessa pagina, suddivisa in 3 colonne. Effettuare le seguenti operazioni:
 1-La pagina con il testo selezionato
1-La pagina con il testo selezionato
 2- Apertura di una seconda area nella pagina
2- Apertura di una seconda area nella pagina
 3- Il testo incollato nel visual editor
3- Il testo incollato nel visual editor
  1. Aprire la pagina ORDINAMENTO
    La pagina, nella colonna centrale, contiene una sola sezione, che proviene dal sito ufficiale. Selezionare la prima parte del testo, circa un terzo.
  2. Aprire l'editor con la prima icona del pannello di controllo
    Fare click sulla prima icona [+] a sinistra, nella griglia sotto l'area più grande. Si apre l'editor delle sezioni in modalità AGGIUNGI.
  3. Scegliere TESTO e selezionare l'opzione USA VISUAL EDITOR
    Incollare il testo copiato nella casella di testo e premere AGGIUNGI.

Ripetere l'operazione tre volte, ogni volta selezionando il terzo successivo del testo, poi aprire l'editor con l'icona [+] immediatamente successiva a destra dell'area appena utilizzata. 

Ecco un primo risultato:

L'Ordinamento della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.

È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.

La Natura Giuridica

Nonostante sia nata il 15 giugno del 1864 è necessario attendere il 1882 perché l'Associazione sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia. Il 30 maggio 1882, infatti, viene emanata la legge n. 768 che autorizza il Governo del Re ad erigere in Corpo Morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo, inoltre, che essa si dotasse di uno statuto che avrebbe dovuto essere approvato dalle autorità vigenti.

La C.R.I. riceve il formale riconoscimento dal Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (convertito dalla legge n. 3133/1928) con il quale è, inoltre, assoggettata alla sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina in deroga alla normativa sulle opere pie, mirando così a distinguerla dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose.

Alla Croce Rossa Italiana viene riconosciuto l'uso esclusivo dei segni distintivi previsti dalla Convenzione di Ginevra e la possibilità di accordare l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, in tempo di guerra, come facente parte dell'esercito.

La normativa riguardante l'Associazione non subisce alcuna modifica sino all'emanazione del Regio Decreto del 10 agosto 1928 n. 2034, che prende provvedimenti atti ad assicurarne il funzionamento ed al quale segue l'adozione dello Statuto organico dell'Associazione con il Regio Decreto del 21 gennaio 1929, n. 111, modificato successivamente con D.R. 1° aprile 1930, n. 496.

Oltre ai compiti tipici del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana è chiamata a promuovere l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e prevenzione igienica alla quale si aggiunge il compito di recare soccorso in caso di calamità pubbliche, di eventi sismici o di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno.

Si tende ad organizzare una struttura preparata dal punto di vista tecnico-professionale e idonea a garantire l'assistenza necessaria sul territorio. Ad essa viene data una struttura nazionale articolata in un comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati locali.

La C.R.I. mantiene la sua natura giuridica e la sua organizzazione sino al 1947 quando, con Decreto Legislativo, vengono integrati i compiti della C.R.I.: all'Associazione spetta l'organizzazione e il funzionamento degli ospedali da campo, infermerie, treni e tutte le strutture simili attive in caso di emergenza; l'organizzazione, a livello nazionale, del pronto soccorso e del trasporto dei feriti e dei malati, l'organizzazione del servizio trasfusionale, il concorso nella preparazione del personale ausiliario di assistenza sanitaria, la collaborazione nella diffusione delle norme di igiene e pronto soccorso in ogni ambito sociale ed in particolare nelle scuole.
Nonostante qualche integrazione di legge, come la n. 206 del 25 marzo 1964 con la quale viene stabilita l'istituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Associazione, bisogna aspettare gli anni '70, per dei cambiamenti legislativi, soprattutto nell'ordinamento sanitario.

Con la Legge del 20 marzo 1975 n. 70 la C.R.I. viene classificata come "Ente di assistenza generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione, però, subisce una prima modifica con la Legge 22 luglio 1975, n. 382, riguardante l'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda variazione con la normativa di attuazione prevista nel DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Con questo atto la C.R.I. torna ad essere un ente morale e viene disposto il trasferimento alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I. in settori di competenza di queste, con l'esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce Rossa Internazionale.

Tali indicazioni si concretizzano con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, istituito con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'istituzione di tale servizio modificata notevolmente l'apparato sanitario dello Stato influenzando così l'attività dell'Associazione, che ha dovuto provvedere al suo riordino sulla base delle disposizioni dell'art. 70 di detta legge. Essa ha stabilito il trasferimento ai Comuni "competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non connessi direttamente alle sue originarie finalità".

In attuazione di tale delega il DPR 31 luglio 1980 n. 613 ha stabilito nuovi criteri ai quali avrebbe dovuto ispirarsi lo statuto dell'Associazione, qualificandola, nello stesso tempo, ente di diritto pubblico.

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Il risultato è soddisfacente, ma c'è il problema del titolo, che dovrebbe occupare tutte e tre le colonne e della piccola testata nella prima colonna. Si può risolvere in questo modo:

  1. Aprire la prima colonna in modalità MODIFICA.
  2. Selezionare la piccola testata LA NATURA GIURIDICA e applicarvi con la listbox format l'heading H6
  3. Tagliare il titolo dalla prima colonna
  4. Fare click sul [+] in fondo alla prima area, quella che contiene il testo originario
  5. Scegliere TESTO, questa volta normale, incollare il titolo nell'area, e selezionare uno dei tag H1-H6
  6. Premere AGGIORNA.

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Ecco il risultato finale. A questo punto è possibile rimuovere la pagina del sito CRI e lasciare quella a 3 colonne:

L'ordinamento della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.

È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.

La Natura Giuridica

Nonostante sia nata il 15 giugno del 1864 è necessario attendere il 1882 perché l'Associazione sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia. Il 30 maggio 1882, infatti, viene emanata la legge n. 768 che autorizza il Governo del Re ad erigere in Corpo Morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo, inoltre, che essa si dotasse di uno statuto che avrebbe dovuto essere approvato dalle autorità vigenti.

La C.R.I. riceve il formale riconoscimento dal Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (convertito dalla legge n. 3133/1928) con il quale è, inoltre, assoggettata alla sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina in deroga alla normativa sulle opere pie, mirando così a distinguerla dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose.

Alla Croce Rossa Italiana viene riconosciuto l'uso esclusivo dei segni distintivi previsti dalla Convenzione di Ginevra e la possibilità di accordare l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, in tempo di guerra, come facente parte dell'esercito.

La normativa riguardante l'Associazione non subisce alcuna modifica sino all'emanazione del Regio Decreto del 10 agosto 1928 n. 2034, che prende provvedimenti atti ad assicurarne il funzionamento ed al quale segue l'adozione dello Statuto organico dell'Associazione con il Regio Decreto del 21 gennaio 1929, n. 111, modificato successivamente con D.R. 1° aprile 1930, n. 496.

Oltre ai compiti tipici del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana è chiamata a promuovere l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e prevenzione igienica alla quale si aggiunge il compito di recare soccorso in caso di calamità pubbliche, di eventi sismici o di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno.

Si tende ad organizzare una struttura preparata dal punto di vista tecnico-professionale e idonea a garantire l'assistenza necessaria sul territorio. Ad essa viene data una struttura nazionale articolata in un comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati locali.

La C.R.I. mantiene la sua natura giuridica e la sua organizzazione sino al 1947 quando, con Decreto Legislativo, vengono integrati i compiti della C.R.I.: all'Associazione spetta l'organizzazione e il funzionamento degli ospedali da campo, infermerie, treni e tutte le strutture simili attive in caso di emergenza; l'organizzazione, a livello nazionale, del pronto soccorso e del trasporto dei feriti e dei malati, l'organizzazione del servizio trasfusionale, il concorso nella preparazione del personale ausiliario di assistenza sanitaria, la collaborazione nella diffusione delle norme di igiene e pronto soccorso in ogni ambito sociale ed in particolare nelle scuole.
Nonostante qualche integrazione di legge, come la n. 206 del 25 marzo 1964 con la quale viene stabilita l'istituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Associazione, bisogna aspettare gli anni '70, per dei cambiamenti legislativi, soprattutto nell'ordinamento sanitario.

Con la Legge del 20 marzo 1975 n. 70 la C.R.I. viene classificata come "Ente di assistenza generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione, però, subisce una prima modifica con la Legge 22 luglio 1975, n. 382, riguardante l'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda variazione con la normativa di attuazione prevista nel DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Con questo atto la C.R.I. torna ad essere un ente morale e viene disposto il trasferimento alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I. in settori di competenza di queste, con l'esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce Rossa Internazionale.

Tali indicazioni si concretizzano con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, istituito con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'istituzione di tale servizio modificata notevolmente l'apparato sanitario dello Stato influenzando così l'attività dell'Associazione, che ha dovuto provvedere al suo riordino sulla base delle disposizioni dell'art. 70 di detta legge. Essa ha stabilito il trasferimento ai Comuni "competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non connessi direttamente alle sue originarie finalità".

In attuazione di tale delega il DPR 31 luglio 1980 n. 613 ha stabilito nuovi criteri ai quali avrebbe dovuto ispirarsi lo statuto dell'Associazione, qualificandola, nello stesso tempo, ente di diritto pubblico.
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