Disposizioni urgenti per snellire le
strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa
italiana.
Materia:
ENTI VARI
URN:
urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-19;276
Preambolo
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante
disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito
denominata C.R.I.;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208,
recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in
particolare l'articolo 57;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di procedere alla revisione di alcune
disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una
sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei
compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1. Compiti della Croce Rossa italiana
1 .
All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:
"d-bis) promuovere la diffusione
della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi sociali
ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della
Croce Rossa italiana e consentiti dalla
legge.."
Art. 2. Corpo delle infermiere volontarie della
Croce Rossa italiana
1
. All'articolo 8, primo comma, del
regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'Ispettrice nazionale dura in carica
quattro anni ed è confermabile per non più di una
volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte
sentito il Presidente nazionale della C.R.I.".
2 .
L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Le
vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale
dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili
per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di
centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le
vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che
abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed
attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono
essere confermate per non più di una volta
consecutivamente.."
Art. 3. Struttura della Croce Rossa italiana
1 .
All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è
sostituito dal seguente:
"3) Strutture, da
articolarsi secondo il seguente modello:
I)
un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente
nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il
quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b)
dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente
nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna
assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal
presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio
di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da
sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice
nazionale delle componenti della C.R.I.;
c) dal
consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale
e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi
designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei
di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle
componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei
revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta
permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e
locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo
nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con
funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e
del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero
della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso
dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di
tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto
dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il
collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di
invalidità, verifica la legittimità delle
deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la
regolare tenuta della contabilità e la conformità
dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il
collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di
valutazione dell'ente;
II) un'organizzazione regionale
composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione
e che si articolano nei seguenti organi:
a) il
presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci
attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di
presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo
regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da
delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione,
secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito
dallo statuto, nonché da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti
della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale,
costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della
C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra
i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di
vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è
integrato da un rappresentante designato dal presidente della
Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di
voto;
III) un'organizzazione provinciale composta dai
comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea
provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di
presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo
provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da
delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della
provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero
stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi
di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino
nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c)
il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da
sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i
propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di
vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino
nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
IV)
un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si
articolano nei seguenti organi:
a) il presidente
locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale
assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del
consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale,
costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito
territoriale del comitato locale;
c) il consiglio
direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri
elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti
e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del
comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto
al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi
provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri
di controllo sull'attività dei comitati locali, con
riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le
componenti volontaristiche
dell'Associazione.."
Art. 4. Incompatibilità delle cariche sociali
1 .
All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole:
"incarichi retribuiti dall'Associazione stessa" sono
aggiunte le seguenti: "o, al di fuori dei casi previsti dal
presente decreto, con la titolarità di altre cariche
associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato.
La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con
quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il
presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto
Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse
cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di
decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto
Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea
nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea
regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in
sostituzione di quello eletto Presidente
nazionale.".
Art. 5. Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di
elettorato attivo
1
. All'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo
comma, è inserito il seguente:
"Il libro
dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto
costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o
ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione
pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il
fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette
intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative
informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti
alle autorità di cui al primo comma e al Presidente
nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro
cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero
della salute ed il relativo procedimento è disciplinato
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.".
2 .
Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette
dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di
indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti
all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità
si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla
data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente
iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive
componenti.
Art. 6. Statuto della Croce Rossa italiana
1 .
Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed
integrazione sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi
del Consiglio di Stato.
2 .
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto
vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore
delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione
di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi
titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche
in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di
Commissario straordinario della C.R.I. può essere
ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente
nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina
statutaria.
3
. L'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è
abrogato.
Art. 7. Disposizioni finali
1 .
Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o
maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 8. Entrata in vigore
1 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a
Roma, addì 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Martino, Ministro della
difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli